L'interruzione dei servizi condominali ai morosi. Analisi di una sentenza controversa

Tag: servizi , condominio , interruzione , amministratore , condominio , sentenza

vacanze

Una recente Ordinanza del Tribunale di Treviso del 21 luglio 2017 si sofferma sul procedimento utilizzabile per sospendere la fruizione dei servizi condominiali, legittimando il ricorso al procedimento sommario di cognizione, di cui all'articolo 702 bis Codice di procedura civile, sulla scorta dei rendiconti approvati assemblearmente.

=> Morosità condomino e interruzione della fornitura d'acqua.

Il procedimento sommario di cognizione è stato introdotto con la legge di riforma 69/2009. Esso trova applicazione nelle ipotesi in cui la questione sia tale da poter essere decisa in maniera sommaria, cioè non presentando punti controversi complessi e/o che necessitano di un'istruzione probatoria tipica del processo ordinario di cognizione.

La “decisione sommaria”, tuttavia, attiene solo ed esclusivamente la celerità che caratterizza tale procedimento, poiché il giudizio deve mantenersi all'interno di un processo a cognizione piena.

=> Quali sono le conseguenze della morosità?

Il fatto. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 30.03.2017 il condominio "Beta", in persona dell'amministratrice pro tempore, ha adito il Tribunale veneto al fine di ottenere l'autorizzazione alla sospensione dei servizi comuni di riscaldamento, raffrescamento e fornitura di acqua calda presso l'immobile di proprietà della condomina Tizia, in quanto morosa ai sensi di legge.

A sostegno della propria domanda, il condominio ricorrente ha documentato la morosità della resistente nel pagamento degli oneri condominiali per una complessiva somma di Euro 33.759,98, depositando i soli consuntivi di gestione degli anni 2015 e 2016 e il verbale contenente la delibera assembleare di relativa approvazione (almeno così è dato leggere dal provvedimento in commento).

Il provvedimento. Il decidente si è innanzitutto soffermato sulla ammissibilità e proponibilità del ricorso di cui all'articolo 702 bis codice di procedura civile per la richiesta di interruzione dei servizi condominiali suscettibili di godimento separato.

Questi ne ha riconosciuto la perfetta legittimità, affermando che, in fin dei conti, la materia trattata rientra in quella in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, ai sensi dell'articolo 50 ter c.p.c.

A fondamento di quanto addotto, il decidente ha richiamato parte della giurisprudenza di merito, secondo la quale "va accolta la domanda promossa dal condominio nelle forme di cui all'art.702 bis c.p.c., e tesa ad ottenere l'autorizzazione a sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni di riscaldamento ed acqua" (Tribunale di Lecco, Sez. I, sentenza del 29.12.2014).

=> Sei moroso? Niente acqua!

Il tribunale trevigiano si sofferma anche sulle modalità di esercizio sostanziale del diritto alla interruzione. Nello specifico, il giudice veneto ha ritenuto legittima la produzione dei soli rendiconti approvati assemblearmente per raggiungere la prova della circostanza normativa, a mente della quale occorre dimostrare il “protrarsi della morosità nel pagamento dei contribuiti condominiali per almeno un semestre” .

E segnatamente: “Detta morosità risulta pienamente integrata nel caso di specie, essendo stato provato per tabulas l'inadempimento della sig.ra B in relazione al pagamento degli oneri condominiali per un importo corrispondente a più di due annualità di arretrati e pari ad Euro 33.759,98 ”.

Conclusione (con giurisprudenza contraria). Stando, dunque, a tale Sentenza non sussisterebbero “limiti” di sorta ad autorizzare la interruzione dei servizi condominiali, in presenza di date condizioni formali e sostanziali. Non mancano però pronunce di segno contrario. Anzi., tutt'altro! Il Tribunaledi Brescia, in sede collegiale, con ordinanza del 29 settembre/10 ottobre 2014, ad esempio,ha riformato un provvedimento d'urgenza concesso al condominio in tema di sospensione dei servizi idrici nei confronti del moroso affermando che l'erogazione dell'acqua potabile non può essere sospesa dal momento che viene erogata non dal condominio, ma dalla impresa di somministrazione (che rimane l'unico soggetto titolare della relativa obbligazione). Il giudice lombardo ha precisato, inoltre, che dalla sospensione dell'acqua potabile deriverebbe un pregiudizio diretto e immediato alle condizioni di vita e salute correlate all'uso abitativo dell'unità immobiliare, violando così valori di rilievo costituzionale.

Non solo. Il Tribunale di Torino, sempre in sede cautelare, (ord. 21 agosto 2014),ha respinto il ricorso del condominio per l'interruzione del servizio idrico e per quello di riscaldamento, laddove accompagnato dalla richiesta di accesso all'interno della proprietà privata del condòmino. Il predetto decidente ha affermato che l'articolo 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile non può estendersi a tali fattispecie, poiché per la relativa messa in pratica occorre realizzare delle costose opere edili che richiedano l'espletamento di apposita CTU, sì da legittimarne la fattibilità tecnica complessiva.Infine, ha anche argomentato l'inammissibilità del ricorso a tale forma di “autotutela” condominiale contro i morosi perché un simile intervento comporterebbe un cambio di destinazione verso una delle unità immobiliari, che, in quanto tale, in dovrebbe essere preceduta, ai sensi dell'articolo 1117-tercod. civ., da una assemblea autorizzativa da parte dei 4/5 delle quote dei partecipanti.




Fonte: www.condominioweb.com