Illegittima l'interruzione del servizio idrico somministrato ad un condomino moroso

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In nessun caso è applicata la disalimentazione del servizio agli utenti domestici residenti che versano in condizioni di documentato stato di disagio economico-sociale ai quali è in ogni caso garantito il quantitativo minimo vitale pari a 50 litri abitante giorno. "Anche laddove sia possibile interrompere il servizio al solo moroso, senza arrecare disagio agli altri condomini, l'amministratore non potrà procedere in tal senso, in quanto la sospensione finirebbe per incidere in maniera negativa su un bene costituzionalmente tutelato come la salute". Questo è il principio di diritto espresso dal Tribunale di Bologna, con ordinanza del 15 settembre 2017 in merito alla sospensione di fornitura di acqua ai condomini morosi.

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Si ringrazia l'Avvocato Massimo Ginesi per gentile segnalazione dell'interessante sentenza in commento.

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La questione. Il condominio Beta, a seguito della morosità della condomina Sempronia, aveva richiesto e ottenuto dal giudice adito un decreto ingiuntivo. Successivamente, a causa della persistenza della morosità, inoltre, aveva proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. nei confronti di Sempronia chiedendo, al giudice adito, l'autorizzazione alla sospensione dei servizi centralizzati di riscaldamento e acqua, oltre al distacco dall'antenna televisiva condominiale, quali consentiti dal 3° comma dell'art. 63 Disp. Att. c.c. in caso di morosità nel pagamento delle quote condominiali.

Nel ricorso cautelare in esame, il Condominio precisava anche che il debito della condomina si era ulteriormente aggravato anche in ragione dell'occupazione, a titolo di locazione, dell'appartamento con cospicui consumi di centrale termica, acqua fredda e calda, gas (come identificati nelle tabelle di ripartizione spese sia preventive che consuntive); consumi di cui dovrebbe farsi carico la restante compagine condominiale per un importo pari ad € 1.800,00 circa annuo.

Morosità e condominio. Ai finii di una corretta disamina della pronuncia in commento, è importante sottolineare che in ambito condominiale la disciplina della contribuzione alle spese condominiali è stata oggetto di riforma ad opera della legge n. 220/2012, che ha introdotto nuovi strumenti ai quali l'amministratore condominiale può fare ricorso per far fronte alle problematiche connesse all'inadempienza dei condomini.

Deve ricordarsi, a tal riguardo, che l'obbligo di contribuzione al pagamento delle spese condominiali discende dall'articolo 1123 del codice civile e tale obbligo riguarda anche la prestazione di servizi nell'interesse comune (fornitura di acqua).

Proprio in ragione della titolarità del diritto di comproprietà che ogni condomino vanta sui beni comuni ne deriva che l'obbligo che discende ha natura di obbligazione propter rem in virtù della quale nessun condomino può sottrarsi al pagamento delle spese che gli competono.

In ragione del fatto che tutti i condomini hanno l'obbligo di partecipare al pagamento dei contributi condominiali, la riforma è intervenuta sul testo dell'articolo 63 delle Disposizioni di attuazione al codice civile ove al terzo comma il legislatore ha riconosciuto all'amministratore di condominio "la possibilità di sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato."

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2016: la tutela dei morosi e il quantitativo minino di acqua (art.1). Il decreto attua la legge 28 dicembre 2015, n. 221 (c.d. collegato ambientale), che all'art. 61, comma 1, imponeva l'individuazione dei principi e criteri per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato «assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi».

Difatti all'art. 1 viene precisato che "il quantitativo minimo di acqua vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali alimentari, igienico sanitari e di tutela della salute è stabilito in 50 litri per abitante al giorno, tenendo conto che l'Organizzazione mondiale della sanità ha fissato tale quantitativo minimo vitale in 40 litri a persona al giorno nel documento della Division for sustainable development «Rio 2012 issue briefs-water».

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=> Morosità condomino e interruzione della fornitura d'acqua.

Il ragionamento del Giudice di Bologna. Il giudicante, data la delicata questione, ha evidenziato la presenza di aspetti divergenti (in dottrina e giurisprudenza) sulla necessità o meno di distinguere - a fronte dell'interesse meramente economico del Condominio - fra servizi "essenziali" e non essenziali in funzione della preminente tutela del diritto alla salute, costituzionalmente tutelato (art. 32 Cost.).

A tal proposito il giudice di Bologna, in riferimento alla sospensione del servizio di riscaldamento e di acqua, ha ricostruito il problema sotto due diversi orientamenti:

  • Orientamento negativo alla sospensione dei servizi in favore dei diritti prima costituzionali (In tal senso Trib. Brescia 29.9.2014; Trib. Milano 24.10.2013);
  • Orientamento positivo alla sospensione dei servizi in caso di morosità (in tal senso (Trib. Roma 27.6.2014; Trib. Alessandria 17.7.2015; Trib.

    Brescia 17.2.2014 e 21.5.2014).

Premesso quanto esposto, nell'ordinanza in commento, il giudice bolognese ha dichiarato di aderire al primo orientamento (negativo) solo in relazione al servizio acqua.

Difatti, data l'importanza del bene acqua, su tale aspetto, il giudicante ha sottolineato come l'ultimo intervento legislativo (D.P.C.M. 29.8.2016) è intervenuto a tutelare i soggetti indigenti.

Diversamente, per quanto attiene al servizio dell'utilizzo dell'antenna centralizzata, secondo il Tribunale di Bologna si tratta di un servizio non essenziale.

In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il Tribunale di Bologna ha rigettato il ricorso del condominio. Per l'effetto, l'amministratore di condominio non potrà sospendere la fornitura di acqua nei confronti del condomino moroso.

 Scarica Tribunale di Bologna, ordinanza del 15 settembre 2017




Fonte: www.condominioweb.com