Prelievi anomali dal conto corrente condominiale. Per condannare l'amministratore serve l'esame contabile
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Per accertare se l'amministratore ha effettuato dei prelievi “non giustificati” dal conto corrente condominiale, è necessario l'esame della documentazione contabile del condominio.
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In particolare, così come non è sufficiente a fondare la pretesa creditoria dell'amministratore nei confronti del condominio la sola prova dei versamenti effettuati sul conto corrente condominiale, allo stesso modo non basta a dimostrare il credito del condominio nei confronti dell'amministratore la dimostrazione dei prelievi operati da quest'ultimo sul conto corrente condominiale.
In entrambi i casi, l'accertamento dei rispettivi crediti non può prescindere dall'esame della contabilità condominiale: solo dal raffronto tra le somme corrisposte dai condomini ed i debiti del condominio è possibile verificare se sussista un credito di una parte nei confronti dell'altra.
Questo, in sintesi, quanto deciso dalla 13° sezione civile del Tribunale di Milano con la sentenza n. 3280 del 1 marzo 2017, con la quale il giudice dell'opposizione ha revocato il decreto ingiuntivo emesso a carico dell'amministratore per carenza di prova del credito vantato.
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In pratica, il condominio sosteneva che l'amministratore doveva restituire somme di denaro prelevate illecitamente dal conto comune. Tuttavia, pur essendo stata accertata una “non corretta gestione della contabilità condominiale, con commistione continua tra la contabilità condominiale e quella privata dell'amministratore e con passaggi di denaro dai conti correnti dell'uno a quelli dell'altro”, il Tribunale milanese ha evidenziato come lo stesso amministratore sia comunque riuscito a giustificare i prelievi effettuati dal conto condominiale come rimborsi per spese da lui anticipate a favore del condominio.
Nel caso di specie, l'amministratore ha fornito la prova certa dell'inesistenza di debiti verso i condomini, dimostrando la corrispondenza tra i versamenti al conto corrente ed i prelievi da lui effettuati per pagamenti inerenti a servizi ed attività necessari per la gestione condominiale.
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Di contro, il condominio non ha allegato la documentazione necessaria ad accertare le ragioni a fondamento del proprio credito. Come ribadito dal giudice, la sola dimostrazione dei prelievi effettuati dagli amministratori operati sul conto corrente condominiale, non è sufficiente a dimostrare il credito vantato, dal momento che ciò può essere confermato solo attraverso un approfondito esame della contabilità del condomino. “L'assenza di documentazione contabile del condominio – stato patrimoniale, rendiconto di gestione, lista movimenti bancari, estratti conto, verifiche contabili – (…) non permette di verificare la correttezza dei conteggi esposti dalle parti e tanto meno consente di ritenere assolto l'onere probatorio con riferimento alle reciproche pretese creditorie”.
Fonte: www.condominioweb.com