È nulla la delibera adottata dall'assemblea condominiale in mancanza di Presidente e Segretario?

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La vicenda. Due condomini convenivano in giudizio il condominio,poiché l'assemblea aveva attribuito loro delle spese personali di valore significativo, travalicando con ciò i poteri assembleari. Gli attori impugnano la delibera e sollevano molteplici motivi di invalidità. In questa sede, assume rilievo il settimo e ultimo motivo di doglianza.

Gli istanti, infatti, considerano affetto da nullità il verbale – a cui si riferisce la delibera impugnata – giacché mancava l'indicazione delle le maggioranze con cui erano stati eletti il Presidente ed il Segretario; inoltre, adducevano quale ulteriore argomento di nullità, il fatto che la calligrafia con cui era redatto il verbale appartenesse a persona diversa dal Segretario verbalizzante.

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Presidente e Segretario: ruolo e compiti. Il Presidente è tenuto a controllare la valida costituzione dell'assemblea; deve verificare che siano stati convocati tutti gli aventi diritto; controllare le eventuali deleghe; infine, verificare che vi sia il numero legale per deliberare.Egli, inoltre, ha titolo per allontanare chi non abbia diritto di partecipare al consesso; concede la parola a chi chiede di intervenire e può stabilire la durata di ogni intervento.

La Cassazione ha precisato che: «ilPresidentedell'assembleacondominiale-tenutocontodelfattochelasuafunzioneconsistenelgarantire l'ordinato svolgimento della riunione - ha il potere di dirigere la discussione, assicurando, da un lato, la possibilità a tutti i partecipanti di esprimere, nel corso del dibattito, la loro opinione su argomentiindicatinell'avvisodi convocazioneecurando,dall'altro,chegliinterventisianocontenuti entro limiti ragionevoli.

Ne consegue che il Presidente, pur in mancanza di una espressa disposizionedelregolamentocondominialecheloabilitiintalsenso,puòstabilireladuratadiciascun intervento, purché la relativa misura sia tale da assicurare ad ogni condomino la possibilità di esprimere le proprie ragioni su tutti i punti in discussione» (Cass. 24132/2009).

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Fonte: www.condominioweb.com