Anagrafe condominiale. Nell'ambito dei trasferimenti di proprietà é sufficiente la dichiarazione del notaio

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Finalità dell'anagrafe condominiale. Come sappiamo,il registro di anagrafe condominiale (art. 1130, n. 6, c.c.) è uno dei quattro registri (insieme a quello dei verbali, di contabilità e di nomina e revoca) che l'amministratore deve curare e mettere a disposizione dei condomini per la libera consultazione.

Si tratta, nello specifico, di una sorta di “carta di identità” del fabbricato, contenente le notizie anagrafiche e patrimoniali essenziali utili per identificare tutti i partecipanti al condominio.

È possibile quindi consultare l'anagrafe condominiale per conoscere le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza.

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Il precedente provvedimento del Garante della privacy n. 106 del 19.2.2015. Sul punto, l'Autorità per la protezione dei dati personali ha osservato che, in base alla disciplina sulla privacy, l'amministratore può trattare solo informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità da perseguire.

Può, pertanto, acquisire le informazioni che consentono di identificare e contattare i singoli partecipanti al condominio - siano essi proprietari, usufruttuari, conduttori o comodatari - chiedendo le generalità comprensive di codice fiscale, residenza o domicilio.

Può chiedere, inoltre, i dati catastali: la sezione urbana, il foglio, la particella, il subalterno e il Comune.

Non può invece chiedere, perché risulterebbe eccedente, copia di altra documentazione: come, ad esempio, l'atto di compravendita in cui sono riportati i dati.

Si tratta di una puntualizzazione importante che dà, all'evidenza, un'inequivocabile indicazione tanto agli amministratori, su come formare il registro in questione, quanto ai condòmini, su come rispondere nel caso ricevano, ai fini dell'anagrafe condominiale, una richiesta di copia dell'atto di acquisto del loro immobile.

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La nuova indicazione: Newsletter del Garante del 30/10/2017. In argomento, il Garante della privacy dopo aver consultato anche il Consiglio Nazionale del Notariato, in merito ad un quesito proposto da un cittadino, ha precisato che “il condomino può dare notizia all'amministratore di condominio dell'avvenuto trasferimento di un diritto, come nel caso della compravendita di un'unità immobiliare, oltre che tramite la trasmissione della copia autentica dell'atto di cessione, anche mediante la c.d. dichiarazione di avvenuta stipula rilasciata dal notaio rogante, purché essa risulti provvista di tutte le indicazioni utili all'amministratore ai fini della tenuta del registro dell'anagrafe condominiale”. Quindi secondo il Garante la modalità in questione - che può dunque considerarsi equipollente in termini di autenticità e certezza a quella prevista dal legislatore - rappresenta infatti una valida alternativa alla trasmissione della copia autentica dell'atto che determina il trasferimento da parte dell'interessato: è sufficiente la dichiarazione del notaio.

In conclusione, con l'indicazione in esame, è stata fornita in tal modo un'interpretazione in ordine alla corretta applicazione delle norme introdotte dalla Riforma del Condominio.

L'Anagrafe Condominiale, guida per una corretta compilazione




Fonte: www.condominioweb.com