Controversie per utenze elettriche e gas: dal 2018 dal Garante o dal Giudice

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La delibera n. 639/2017/E/com datata 21 settembre 2017 dell'AEEGSI (l'Autorità Garante per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico) ha introdotto una nuova via, alternativa a quella giurisdizionale, per la soluzione delle controversie tra consumatori e utenti da un lato e gestori e operatori dall'altro.

Le nuove norme saranno applicabili dall'1 gennaio 2018.

Entriamo dunque nel dettaglio delle norme.

Casi ammessi e casi esclusi

Al momento tale ricorso all'Autorità è circoscritto solo ai casi in cui si è esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione e a questo l'operatore o gestore non abbia partecipato.

Il suddetto tentativo di conciliazione è obbligatorio (dall' 1 gennaio 2017) in quanto previsto come condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Va proposto all'AEEGSI oppure ad uno degli organismi ADR (Alternative Dispute Resolution) rientranti nell'elenco tenuto dalla stessa AEEGSI (ai sensi della delibera 620/2015 e dell'art. 141 e ss., D.Lgs. 206/2005, il Codice del consumo) ed è regolato (nei casi e dei modi) dalla delibera AEGGSI 209/2016/com.

A sua volta la procedura di conciliazione è possibile solo dopo aver proposto reclamo all'operatore o gestore e questi non abbia fornito risposta entro cinquanta giorni o tale risposta non sia soddisfacente.

Dunque, solo nei casi in cui, effettuati senza buon esito il reclamo e il tentativo di conciliazione davanti all'Autorità (al momento solo se il gestore o l'operatore non vi ha partecipato), è possibile entro un determinato termine, cioè entro trenta giorni dalla conclusione del tentativo di conciliazione ricorrere al procedimento in parola.

Sono escluse le controversie riguardanti il recupero crediti e quelle che riguardano esclusivamente profili tributari o fiscali, nonchè, data l'alternatività, quelle rivolte al giudice ordinario.

L'operatore o il gestore è il soggetto che esercita un servizio in un settore regolato dall'Autorità.

Una via alternativa al giudice, salvo il maggior danno

In tale fase l'Autorità ha poteri decisori; detta procedura, quanto al merito, diventa alternativa alla via giudiziale; ciò è molto importante e da tenere a mente prima di decidere quale via percorrere.

L'Autorità può ordinare rimborsi di somme risultate non dovute o il pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità.

Resta però salva la possibilità per le parti di far valere in sede giurisdizionale il maggior danno.

Contro le decisioni dell'Autorità sarà poi possibile proporre ricorso davanti al giudice amministrativo.

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Procedimento, cenni

Il procedimento si apre con un'istanza, che l'utente o cliente deve presentare - preferibilmente per pec - tramite il modello che verrà predisposto dalla stessa Autorità. La delibera indica i dati che dovrà contenere l'istanza.

A seguito della ricezione dell'istanza, l'Autorità comunicherà alle parti l'avvio del procedimento oppure l'archiviazione della domanda.

Con la comunicazione di avvio verrà anche indicato il responsabile del procedimento.

La procedura deve concludersi entro centoventi giorni dal deposito dell'istanza. Le parti possono presentare memorie, deduzioni e depositare documenti entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento e poi possono presentare integrazioni e repliche alle produzioni avversarie entro 5 giorni.

Il responsabile del procedimento potrà convocare d'ufficio le parti per una audizione in contraddittorio; delle audizioni verrà redatto e sottoscritto un verbale.

Decisione dell'istanza

La decisione è assunta dal Collegio dell'Autorità.

In caso di accoglimento, la decisione comunicherà il termine entro cui le parti dovranno adeguarsi.

La mancata ottemperanza da parte del gestore o operatore alla decisione è una violazione sanzionabile dall'Autorità (ai sensi dell'art. 2, co. 20, lett. c), L. n. 481/1995).

Il provvedimento verrà comunicato alle parti e pubblicato sul sito dell'Autorità (nel rispetto delle esigenze specifiche di riservatezza che le parti devono comunicare entro 5 cinque giorni dalla ricezione del provvedimento finale).

La mancata ottemperanza del gestore o operatore alla decisione o anche la sua mancata cooperazione nel corso del procedimento verrà pubblicata sul sito dell'Autorità.

Per ogni altra informazione si rinvia ai testi normativi.

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Fonte: www.condominioweb.com