Integrazione ordine del giorno dell'assemblea condominiale

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L'amministratore di condominio, o comunque chi convoca l'assemblea condominiale, può integrare l'ordine del giorno già inserito nell'avviso di convocazione redatto ed inviato ai condòmini?

La questione attiene alle formalità concernenti il procedimento di convocazione ed alle conseguenze per il caso d'irregolarità.

In relazione agli argomenti che l'assemblea viene chiamata ad affrontare, il così detto ordine del giorno, l'art. 66, secondo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile afferma chiaramente che l'avviso di convocazione deve contenere “specifica indicazione dell'ordine del giorno”.

Da non perdere: Come disporre l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea condominiale?

Prima dell'entrata in vigore della legge n. 220 del 2012, che ha modificato l'art. 66 disp. att. c.c. inserendovi tale disposizione, era stata la giurisprudenza ha indicare l'obbligo d'inserimento nell'avviso di convocazione dell'ordine del giorno, chiarendo altresì che la ratio dell'indicazione degli argomenti da tratta era quella di far comprendere ai convocati “sia pure in termini non analitici e minuziosi, l'oggetto essenziale degli argomenti da esaminare, in modo da consentire di partecipare, direttamente o indirettamente, con cognizione di causa alla relativa deliberazione” (Cass. 9 gennaio 2006 n. 63).

Un sostanziale recepimento dell'attività giurisprudenziale in ambito normativo.

Come detto, l'ordine del giorno – che indichi chiaramente l'oggetto della discussione – deve essere inserito nell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale. Esso è in parte determinato dalla legge (si pensi all'assemblea ordinaria annuale che deve svolgersi anche per la discussione sul rendiconto di gestione) ed in parte può essere arricchito secondo quanto richiesto dai condòmini o considerato opportuno dall'amministratore (art. 66, primo comma, c.c.).

Violare le norme poste in relazione al procedimento di convocazione dell'assemblea, ivi comprese quelle riguardanti l'ordine del giorno (incompleta formulazione rispetto al deliberato, ecc.) comporta l'annullabilità della delibera.

Svolta questa doverosa premessa di carattere generale, entriamo nel merito dalla vicenda. Le ragioni che possono portare l'amministratore (o chi convoca l'assemblea) ad ipotizzare una integrazione dell'ordine del giorno sono varie; può essere sorta una necessità dopo l'invio dell'avviso, può essere stata avanzata una richiesta dai condòmini proprio alla luce dell'avviso comunicato, ecc. ecc.

Al riguardo, guardando alle disposizioni legislative che disciplinano il procedimento di convocazione dell'assemblea, non esistono norme che ostino alla integrazione dell'ordine del giorno.

Unico limite: la presenza del termine di tempo (minimo di cinque giorni, giusta il disposto dell'art. 66 disp. att. c.c.) che deve intercorrere tra ricezione dell'avviso di convocazione e svolgimento dell'assemblea in prima convocazione.

Ciò vuol dire che se l'avviso è stato inviato a ridosso della scadenza di tale termine, difficilmente l'ordine del giorno può essere integrato.

Ove sussista ancora lo spazio temporale previsto dalla legge – o quello maggiore indicato dal regolamento condominiale – l'amministratore, con le stesse modalità di comunicazione dell'avviso di convocazione, potrà integrare l'ordine del giorno.

Residua un'ultima ipotesi che però necessita della presenza di tutti i condòmini all'assemblea: la possibilità di sottoporgli direttamente in questa sede i nuovi argomenti. Ove i condòmini ne accettino l'esame, la deliberazione dovrà considerarsi pienamente valida ed efficace poiché nessuno potrà dire di non essere stato avvisato.

Agire diversamente anche con riferimento all'integrazione dell'ordine del giorno comporta la violazione delle norme dettate in materia di convocazione e quindi l'annullabilità della delibera.

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Fonte: www.condominioweb.com