Radioamatori e antenne in condominio Quante antenne è possibile montare?
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Quante antenne un radioamatore può montare in un condominio di 4 piani con dodici condòmini?
Questa la domanda che ci è giunta da un nostro lettore.
Prima di entrare nel merito dei profili prettamente condominiali della questione è utile soffermarsi sulla figura del radioamatore.
Si tratta di una persona che utilizza le comunicazioni a mezzo radio per scopi personali e non economici.
Stante la rilevanza del settore nel quale va ad operare il radioamatore, la sua attività è normata dalla legge e più nello specifico dal decreto legislativo n. 259 del 2003, altrimenti noto come codice delle comunicazioni elettroniche.
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La illustrazione della normativa che consente l'esercizio dell'attività radioamatoriale non è l'oggetto di questo approfondimento, ma è comunque utile sapere come viene definita dalla legge e quando possa essere esercitata.
Per attività radioamatoriale – ai sensi e per gli effetti di legge – s'intende «l'espletamento di un servizio, svolto in linguaggio chiaro, o con l'uso di codici internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo radioelettrico anche via satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da persone che abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale e che si interessano della tecnica della radioelettricità a titolo esclusivamente personale senza alcun interesse di natura economica» (così art. 134 d.lgs n. 259/2003).
Come si diceva, la legge, ovvero il medesimo codice delle comunicazione elettroniche e gli atti ad esso allegati, indicano chi ed in che modo può svolgere l'attività di radioamatore, subordinandola – eccezion fatta per i casi di mero ascolto (art. 134, quarto comma, d.lgs n. 259/2003) – all'acquisizione di una patente.
A leggere il codice delle comunicazioni elettroniche, un'attività molto articolata. Insomma acquistare e mettere in funzione il classico baracchino è l'ultima fase per l'inizio dell'attività radioamatoriale.
Ciò chiarito vediamo in che modo l'attività del radioamatore ed in particolare l'alloggiamento delle antenne possa interferire con l'uso delle parti comuni di un edificio in condominio.
Chiaramente si fa riferimento ad antenne che devono essere posizionate in luoghi condominiali o comunque con essi interferenti (vedremo in fine questo aspetto), giacché per quelle che possono essere tenute all'interno dell'abitazione non si pongono problemi.
Partiamo dalla normativa di riferimento: essa è rappresentata dall'art. 1122-bis del codice civile.
Il primo comma della norma pone subito un limite per ch'intenda installare impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo.
Per questi impianti e dispositivi (nei quali vanno ricompresi certamente quelli utilizzati dai radioamatori) nonché per i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze, l'installazione deve essere operata preservando in ogni caso il decoro architettonico ed in modo da recare il minor pregiudizio:
a) alle parti comuni;
b) alle unità immobiliari di proprietà esclusiva.
Trattandosi solitamente di antenne da posizionarsi sul tetto dell'edificio, ovvero sul lastrico solare, bisogna ritenere che non vi siano particolari problemi per i terminali dell'impianto, dovendosi avere cura che i collegamenti siano rispettosi dei precetti appena esposti.
Quanto al numero di antenne: non esiste un limite preciso, a meno che non sia il regolamento contrattuale a stabilire limitazioni.
Chiaramente l'uso deve essere fatto nel rispetto del disposto di cui all'art. 1102 c.c., ovvero senza elidere il pari diritto degli altri condòmini. Insomma una, due o più antenne è difficile a dirsi: molto dipenderà dal caso concreto.
Certo è che, ai sensi dell'art. 1122-bis c.c., l'assemblea, ove richiesto, può provvedere «a ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto».
I limiti installativi afferenti alla alterazione del decoro architettonico dell'edificio valgono anche quanto l'installazione è eseguita su parti di proprietà esclusiva che comunque sono in grado d'incidere sul decoro dell'edificio (es. balconi).
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Fonte: www.condominioweb.com