Rappresentante di scala, nomina e compiti
Tag: condominio , assemblea , rappresentante , caposcala , nomina
Chi è il rappresentante di scala?
Quali sono le sue funzioni?
Quando e da chi può essere nominato?
Queste le principali domande che ci vengono poste quando in un condominio si propone la nomina del così detto rappresentate di scala, altrimenti noto come caposcala.
Partiamo da una premessa: il caposcala, o rappresentante di scala non è il consigliere di condominio. Questa figura è disciplinata dall'art. 1130-bis, secondo comma, c.c. ed ha funzioni consultive e di controllo dell'operato dell'amministratore.
Il rappresentante di scala è una figura istituita dalla prassi che ha la funzione d'interfacciarsi con l'amministratore e/o coi condòmini e coi terzi al fine di favorire lo svolgimento dell'attività di gestione dell'edificio, nonché per fungere da cinghia di trasmissione tra i singoli condòmini e l'amministratore, rappresentando istanze ed esigenze connesse alle parti comuni dell'edificio.
È evidente, allora, che la figura del rappresentante di scala può essere utile:
- nei condominii che presentano più scale, costituenti condòmini parziali, rispetto alle quali è utile avere una comunicazione efficace e diretta con l'amministratore;
- nei condomini complessi che non rientrano nell'ambito della figura di supercondominio;
- nei supercondominii (anche qui distinguendo tra rappresenta di scala o di edificio dal rappresentante in seno all'assemblea ai sensi dell'art. 67 disp. att. c.c.);
- in generale in tutti quei condominii particolarmente numerosi.
I compiti del rappresentante di scala sono decisi al momento della decisione di nominarne uno.
Egli, ad esempio, può essere delegato al pagamento delle bollette, alla riscossione dei contributi condominiali e più in generale ad attività di collaborazione con l'amministratore.
Il caposcala può essere nominato:
a) dall'assemblea;
b) può essere scelto dall'amministratore.
Le sue funzioni possono essere delineate nel regolamento condominiale, ovvero nella delibera che ne istituisce la figura. Non essendo obbligatoria tale figura può essere soppressa in qualunque momento.
Il ruolo di rappresentante di scala solitamente è svolto a titolo gratuito, ma può essere prevista una indennità.
La giurisprudenza che si è occupata di tracciare un profilo di questa figura ha affermato che “il caposcala è un sostituto dell'amministratore (o mandatario) che, scelto da lui o dai condomini riuniti in assemblea (il mandante), ha il compito di eseguire determinati compiti.
Si pensi al pagamento delle bollette, a determinati rapporti con i terzi (es. dare le chiavi del terrazzo al tecnico tv, ecc.). Il soggetto che opera la scelta del caposcala risponde delle responsabilità che possono derivare dall'azione di questo.” App. Lecce 13 aprile 2015 n. 163.
Sostituto dell'amministratore, ma con responsabilità non necessariamente in capo al mandatario: se la scelta del caposcala è effettuata dall'assemblea, saranno i condòmini a rispondere delle responsabilità di questa figura.
Proprio per questo nella definizione generale, ai fini di inquadrare correttamente la figura del rappresentante di scala, è sempre bene tenere a mente la competenza a nominarlo. Chi è competente è responsabile del suo operato.
Ad avviso di chi scrive la nomina da parte dell'assemblea, in assenza di specifiche indicazioni di legge può avvenire:
a) in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed almeno la metà del valore millesimale dell'edificio;
b) in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed almeno un terzo del valore millesimale dell'edificio.
- Focus. Il caposcala e le responsabilità dell'amministratore
- Si al caposcala per la riscossione delle quote condominiali
Fonte: www.condominioweb.com