Ecobonus in condominio anche per gli incapienti. Cessione della detrazione anche a banche
Con il nuovo emendamento anche gli incapienti a basso reddito potranno cedere il credito fiscale del 65% direttamente alle banche
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La novità. L'eco-bonus non piace(va) ai condomini. Il Governo corre ai ripari e le soluzioni non si sono fatte attendere. Nel pomeriggio di ieri la V° Commissione Bilancio della Camera, ha dato il via libera all'emendamento a prima firma Misiani (PD) presentato al decreto-legge Manovrina (AC. 4444), e che estende l'ecobonus sui condomini a chi ha redditi bassi.
Come funziona. Rientreranno nel bonus le spese sostenute dal 1 gennaio 2017 al 32 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali.
Secondo l'emendamento i soggetti beneficiari possono optare per la cessione della detrazione teoricamente spettante ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, compresi istituti di credito e intermediari finanziari. I soggetti cessionari hanno titolo a godere di un credito di imposta nella misura della detrazione teoricamente spettante fruibile in 10 quote annuali di pari importo.
Le dichiarazioni Dalle agenzie stampa si apprende le seguenti dichiarazione del presentatore dell'emendamento: "Oggi non abbiamo solo migliorato l'ecobonus per i condomini: abbiamo aperto una prospettiva con benefici potenzialmente enormi per l'economia e l'ambiente". Lo dichiara Antonio Misiani, deputato del Partito democratico, commentando tale approvazione. "L'approvazione dell'emendamento - continua - condiviso e sostenuto dal viceministro Morando, che ringrazio, può far definitivamente decollare un mercato gigantesco: l'efficientamento energetico di oltre un milione di condomini, per oltre quattro quinti immobili vecchi e ad alto consumo di combustibile. Per la nostra edilizia, martoriata dalla crisi, si apre una grande opportunità di rilancio. Per l'ambiente i benefici sono rilevantissimi: meno consumo di energia, meno inquinamento, meno emissioni". "Da ultimo, ma non meno importante, si estende il bonus fiscale anche alle famiglie più povere. Un doveroso atto di giustizia sociale", conclude.
I vantaggi. La situazione di incapienza, da un lato, e le comprensibili resistenze delle imprese che eseguono i lavori, dall'altro, avevano comunque contribuito ad ostacolare gli interventi nei condomini, proprio per una scarsa appetibilità dello strumento della detrazione/cessione del credito.
Non a caso già il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze Enrico Morando aveva messo in evidenza come una famiglia, proprietaria dell'immobile, incapiente, non potendo detrarre la spesa e non potendo trarre alcun vantaggio economico (ulteriore) dall'intervento, si sarebbe opposta ai lavori in condomino. Con questo emendamento, il problema si bypassa, perché SI potrebbe incassare il consenso anche dei condòmini incapienti raggiungendo più facilmente la maggioranza in assemblea.
TESTI emendamenti approvati
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
Art. 4-bis (Modifiche alla disciplina in materia di cessione delle detrazioni spettanti per interventi di incremento dell'efficienza energetica nei condomìni)
1. All'articolo 63, convertito, con modificazioni, dalla 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni: legge 3 agosto 2013, n.
a) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
«2- ter. Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al 917, in luogo della decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. detrazione di cui al comma 1 del presente articolo possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati
La cessione è consentita purché le condizioni di cui al periodo precedente sussistano nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese. I soggetti cessionari hanno titolo a godere di un credito d'imposta in misura pari alla detrazione ceduta, fruibile in dieci quote annuali di eguale importo. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, 241. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono n. definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;
b) il comma 2-quinquies è sostituito dal seguente:
«2- quinquies. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 2-quater è asseverata da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni, con procedure e modalità disciplinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2017. La non veridicità dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti. Per le attività di cui al secondo periodo, è autorizzata in favore dell'ENEA la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021.».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 3,5 milioni di euro per l'anno 2019, in 5,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 8 milioni di euro per l'anno 2021, in 10,6 milioni di euro per l'anno 2022, in 12,8 milioni di euro per l'anno 2023, in 11,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, in 7,3 milioni di euro per l'anno 2028, in 5,1 milioni di euro per l'anno 2029, in 2,8 milioni di euro per l'anno 2030 e in 0,6 milioni di euro per l'anno 2031, che aumentano a 2,7 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 19,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 e a 20,5 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, e pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021, si provvede:
a) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2017, a 3,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 5,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 8 milioni di euro per l'anno 2021, a 10,6 milioni di euro per l'anno 2022, a 12,8 milioni di euro per l'anno 2023, a 11,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, a 7,3 milioni di euro per l'anno 2028, a 5,1 milioni di euro per l'anno 2029, a 2,8 milioni di euro per l'anno 2030 e a 0,6 milioni di euro per l'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, 190; della legge 23 dicembre 2014, n.
b) quanto a 2,7 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 16,3 milioni di euro per l'anno 2019, a 14,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 11,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 9,9 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre ottobre 2008, n. 189; 2008, n.
c) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.
Fonte: condominioweb.com