Il POS entra in condominio. Nuovi obblighi di tracciabilità: dal pagamento dei fornitori all'incasso delle rate condominiali

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L'articolo 15, comma 4, del Dl 179/2012 dispone, nella sua ultima versione, che «a decorrere dal 30 giugno 2014 i soggetti che effettuano la vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito».

Ora, il Governo si appresta ad emettere un decreto legislativo teso a recepire una direttiva comunitaria e “sdoganare” l'utilizzo del POS e della moneta elettronica in ogni settore del mercato, a cui non pare potersi sottrarre neppure quello dei servizi condominiali.

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Si intente accrescere il livello di concorrenza e di integrazione del mercato europeo delle carte di pagamento, fissando un limite alle commissioni interbancarie, ogniqualvolta un consumatore effettua un pagamento basato su carta.

In che modo? Abbassando le commissioni bancarie e specificando le sanzioni (originariamente non previste) nei confronti dei “prestatori di servizio” che non accettino il pagamento del servizio con la “moneta di plastica”.

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In particolare, è stato previsto che per i pagamenti tramite carta di debito e prepagata la commissione interbancaria per ogni operazione di pagamento non potrà essere superiore allo 0,2% del valore dell'operazione stessa; mentre le operazioni tramite carta di credito la commissione interbancaria per operazione non dovrebbe supera lo 0,3% del valore dell'operazione.

A detta del Governo una riduzione delle commissioni interbancarie dovrebbe contribuire a ridurre i costi per i commercianti e i professionisti che accettano pagamenti con carte di pagamento, con conseguente riduzione dei prezzi applicati alla clientela.

Per quanto riguarda i controlli (saranno, infatti, previste anche delle sanzioni per chi non si adegua), il decreto designa quali autorità nazionali competenti ad assicurare l'osservanza delle relative disposizioni di attuazione della direttiva e del Regolamento la Banca d'Italia e, per alcune specifiche disposizioni, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

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Ciò premesso, gli spunti teorici e pratici che l'applicazione di tale normativa potrebbe avere in ambito condominiale suggeriscono casistichetra le più variegate. Partiamo però da alcuni punti fermi, per comprendere come, a poco a poco, stiano cambiando le modalità di gestione dei flussi monetari all'intero anche del Condominio degli edifici.

Dal punto di vista esterno sappiamo, infatti, che a far data dal 01 gennaio 2017, il Condominio degli edifici (e/o chi per esso) è tenuto all'effettuazione dei pagamenti in favore di dati “fornitori” utilizzando sistemi in grado di garantire la relativa tracciabilità, e cioè attraverso l'utilizzo di modalità quali il bonifico bancario o postale; l'assegno bancario o postale; l'assegno circolare o, infine, le carte di credito, di debito o prepagate.

L'articolo 1 comma 36 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232ha imposto al condominio il pagamento dei corrispettivi mediante conti correnti (bancari o postali) intestati al condominio o secondo altre modalità di pagamento tali da consentire all'amministrazione finanziaria efficaci controlli. La violazione dell'obbligo è sanzionata con una pena pecuniaria da un minimo di € 250 ad un massimo di € 2000.

La norma trova applicazione per le prestazioni convenute nei contratti d'opera in generale e, in particolare, nei contratti che comportano l'assunzione, nei confronti del committente, di un'obbligazione avente ad oggetto la realizzazione, dietro corrispettivo, di un'opera o servizio, nonché l'assunzione diretta, da parte del prestatore d'opera, del rischio connesso con l'attività, svolta senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

Dal punto di vista interno, l'amministratore di condominio, d'altra parte, è già obbligato (dal 2012) a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio (cfr, articolo 1129 codice civile).

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Vi è più che nella stesura del rendiconto questi deve sempre allegare il registro della contabilità, che, in fin dei conti, ben potrebbe connotarsi nella distinta contenente la movimentazione del conto corrente condominiale, in grado, per l'appunto - ove implementato, in entrata ed uscita, in modo minuzioso, esauriente e completo - ad attestare tutte le operazioni di riferimento della stessa compagine condominiale.

Va da sé che la scelta sulla individuazione delle modalità di pagamento degli oneri condominiali rimane “atto interno” affidato alla discrezionalità dell'assemblea dei condòmini, supportato con adeguato quorum qualificato.

In conclusione, possiamo ritenere che, allo stato, ciascuna assemblea dei condòmini è ben in grado di stabilireche tra le modalità di incasso delle rate condominiali l'amministratore possa fare ricorso - oltre alla moneta corrente, al mave/o bonifico bancario - al POS o alla moneta elettronica.

In un simile scenario, nel caso in cui il Condominio (o meglio l'amministratore nell'esercizio delle sue funzioni) non dovesse adeguarsi alla ricezione del pagamento degli oneri con POS o carta di credito,il condòminopotrebbe dare luogo alla cosiddetta “mora del creditore”; ipotesi non troppo remota, che ricorre ogni qual volta, senza motivo legittimo, il creditore non riceve il pagamento offerto dal debitore nei modi stabiliti o non compie quanto necessario affinché quest'ultimopossa adempiere l'obbligazione (cfr articolo 1206 e ss codice civile). Ma di tanto abbiamo già avuto modo di parlarne, per primi e in tempi non sospetti…

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Fonte: www.condominioweb.com