Equo compenso anche all'amministratore di condominio. Da sogno a realtà ?
Tag: compenso , amministratore , condominio , assemblea , tutela , economico
In tempi non sospetti, un nostro Autore, lanciò un appello alle Istituzioni e alle stesse Associazioni di categoria affinché chi si prestasse effettiva tutela a chi esercita l'attività di amministratore di condominio degli edifici dal punto di vista carattere economico e sostanziale.
Per ulteriori approfondimenti si legga Una nuova opportunità per le Associazioni di categoria e le relative Confederazioni.
Abbiamo, pertanto, ragionato in termini di “equo compenso”, stante l'eterogeneità delle prestazioni offerte dal nuovo manager immobiliare. Ci fa piacere che tali argomentazioni abbiano trovato uno spunto sul piano politico e giuridico e siano state “metabolizzate”dai membri della Commissione lavoro del Senato.
Appena, l'altro ieri, infatti, è scaduto il termine alla presentazione degli emendamenti al disegno di legge 2858 recante le “Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate”; ebbene: tra di esse spicca quella presentata dall'Onorevole Maurizio Sacconi.
L'ex Ministro del lavoro ha chiesto l'estensione dell' “equo compenso” in favore propriamente delle professioni elencate dalla legge 4 del 2013 (articolo 2), in quanto professioni non regolamentate, tra cui rientra, per l'appunto, quella dell'amministratore di condominio degli edifici.
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L'emendamento “Sacconi” prevede, in via generale e astratta, che venga dichiarata “nulla ogni clausola, o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente, prevedendo un compenso equo”.
L'equo compenso, in tal caso, si pone sia come un principio costituzionale applicabile a tutti i lavori sia come una oggettiva esigenza per tutti i consumatori, perché li mette al riparo da servizi professionali di bassa qualità.
La stessa capacità della domanda di autorganizzarsi in forme collettive – come avviene oggi per il mercato in cui operano gli amministratori di condominio degli edifici - deve infatti condurre non tanto a prezzi stracciati quanto ad un ottimale rapporto tra il costo e la qualità delle prestazioni.
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A monito di un possibile successo potrebbe deporre, inoltre, una Sentenza della Corte di Giustizia Europea(sent. 8 dic. 2016 C- 532/15), la quale ha riconosciuto la legittimità dell'applicazione di minimi tariffari laddove l'ordinamento nazionale non ne prefigga dei limiti a monte.
Dall'altra parte, non pare sussistano ostacoli interni affinché si possa provvedere in tal senso, sol che si consideri che nella Costituzione italiana la dignità è declinata sempre in un'accezione molto «concreta».
In particolare nell'articolo 36 della Costituzione si parla di tale dignità in relazione alla retribuzione spettante al lavoratore, chiunque esso sia, la quale non deve essere solo correlata alla qualità ed alla quantità del lavoro prestato, ma deve comunque assicurare una esistenza libera e dignitosa al lavoratore stesso ed alla sua famiglia.
Speriamo, dunque, che l'emendamento in disamina abbia quindi successo e venga approvato nell'XI commissione di palazzo Madama. Frattanto, incrociamo le dita…
Fonte: www.condominioweb.com