Nulla la delibera che prevede una riduzione del contributo alla spesa di riscaldamento per mancato uso e che approva il rendiconto privo della nota esplicativa

Tag: condominio , riscaldamento , spesa , contributo , bilancio , delibera

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Avvalendoci ancora una volta del contributo della giurisprudenza di merito affronteremo due argomenti molto ricorrenti in ambito condominiale ossia quello della mancata contribuzione alla spesa per il riscaldamento da parte di un condomino a fronte del mancato uso, e quello della validità della delibera assembleare che approva il bilancio anche se lo stesso non è corredato da una nota esplicativa.

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Il fatto. Alcuni condòmini impugnano una delibera assembleare deducendone, con il primo motivo di impugnazione, l'illegittimità della stessa poiché, ad uno dei condomini, era stata accordata una riduzione nella partecipazione alle spese di riscaldamento pari al 35%.

Gli attori, a tal proposito, deducono che tale delibera era stata assunta in violazione dell'art. 9 del regolamento condominiale ed avrebbe comportato, inoltre, un aggravio di spesa in capo agli altri condomini.

Con il secondo motivo di impugnazione gli attori, inoltre, eccepiscono che la medesima delibera, con la quale è stato approvato anche il rendiconto consuntivo del 2014, non era conforme al disposto dell'art. 1130 bis del codice civile ritenendo che dallo stesso non era possibile constatare le c.d. “pezze giustificative” e cioè la documentazione provante le voci di entrata e di uscita, e che il rendiconto in questione inoltre non era corredato anche dalla nota esplicativa cosi come stabilito, dalla norma appena menzionata, dopo la riforma del condominio.

Il condominio, dal canto suo, ha contestato ogni addebitato sostenendo che la delibera che riduce la partecipazione alla spesa di riscaldamento per un condomino non violerebbe in alcun modo il regolamento condominiale; mentre per quanto concerne la documentazione a supporto del rendiconto approvato dalla delibera impugnata ha ribadito che la stessa è stata messa a disposizione dei condomini che avrebbero potuto visionarla in qualsiasi momento.




Fonte: www.condominioweb.com