Piante e fiori situati sul balcone possano configurare un'alterazione del decoro architettonico della facciata condominiale?
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In condominio l'utilizzo dei balconi è spesso motivo di lite tra i condòmini, non soltanto per quanto riguarda le più comuni problematiche connesse alla stesura dei panni, alla caduta di briciole o alla battitura dei tappeti, ma anche per ciò che attiene alla collocazione di fiori e piante all'interno dei terrazzi.
Per molti condòmini i balconi degli appartamenti rivestono un ruolo speciale, soprattutto quando assumono la funzione di vere e proprie oasi urbane, ricche di fiori e piante di ogni specie e grandezza, che a volte superano anche l'altezza del parapetto dei terrazzi.
Certamente realizzare una sorta di piccolo giardino nel balcone di casa non è poi un'impresa così difficile, anche perché l'inventiva degli amanti delle piante non ha limiti.
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In questi casi, però, si discute se le piante ed i fiori situati sul balcone possano configurare un'alterazione del decoro architettonico della facciata condominiale.
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In via preliminare occorre evidenziare che la nozione di decoro architettonico è frutto dell'elaborazione giurisprudenziale pluriennale, in quanto il codice civile non statuisce una definizione esplicita del concetto. Per decoro architettonico deve intendersi l'estetica complessiva data dall'insieme delle linee e strutture ornamentali, che conferisce una armoniosa fisionomia ed un'unica impronta all'aspetto dell'edificio (Cass, n. 1286/2010).
In tal senso il decoro architettonico del fabbricato condominiale, benché non sia menzionato dall'art. 1117 c.c., rappresenta un bene comune, accluso all'interno di due elementi strutturali: la forma dell'edificio da una parte e la facciata dall'altra.
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Di regola l'alterazione del decoro architettonico si configura quando vengono realizzate delle opere edili appariscenti, in grado di incidere sulla forma e sulla facciata del fabbricato condominiale, e tali da causare uno squilibrio ed un peggioramento estetico dell'aspetto decorativo.
Tuttavia la ratio della tutela del decoro architettonico non è limitata soltanto alle opere edili peggiorative dell'estetica, ma è finalizzata a tutelare tutto ciò che del fabbricato condominiale sia visibile e apprezzabile dall'esterno, per evitare che il condomino veda deprezzato il proprio immobile.
E ciò senza che debba trattarsi, in via esclusiva, di un edificio con particolare pregio storico-artistico, per il quale sarebbe necessario richiedere l'intervento della Sovraintendenza dei beni culturali.
Quindi la lesione dell'insieme armonico delle linee architettoniche e delle strutture ornamentali, riferite ad una facciata condominiale, principale o secondaria che sia, è possibile solo in presenza di una specifica diminuzione del valore economico del bene immobile.
Per tale ragione il concetto di decoro architettonico opera soltanto nei confronti dei condòmini del fabbricato condominiale interessato dalla lesione.
Più precisamente i condòmini riuniti in assemblea, possono deliberare di rivolgersi all'autorità giudiziaria, per far valutare il parametro estetico e la legittimità dell'intervento del condomino, che ha posizionato fiori e piante nel balcone.
In seguito il giudice adito dovrà stabilire, caso per caso, se l'eventuale lesione o turbamento comporti la svalutazione dell'intero edificio, valutando anche le condizioni in cui si trovava il fabbricato condominiale prima dell'intervento del condomino (Cass. n. 11177/2017).
Pertanto, in assenza di un inquadramento normativo, non è possibile affermare a priori in che modo la sistemazione di piante e fiori sul terrazzo di proprietà esclusiva possa comportare l'alterazione del decoro architettonico, configurandosi nel merito una casistica assolutamente eterogenea.
Per esempio, collocare sul proprio balcone delle grate di legno per piante rampicanti non vìola il decoro architettonico dell'edificio, in quanto i pannelli ornamentali non alterano l'euritmia dei fabbricati e non costituiscono un'innovazione vietata (Cass. n. 15552/2013).
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Mentre le fioriere esterne, addirittura, possono essere considerate come parti comuni ai sensi dell'articolo 1117, n. 3, c.c., se svolgono una funzione di tipo estetico rispetto all'intero edificio, del quale accrescono il pregio architettonico (Cass, n. 6624/2012).
In generale, comunque, il possessore del balcone dell'appartamento è libero di abbellirlo come meglio crede sistemandoci vasi di fiori, piante e fioriere.
Gli unici limiti alla libertà di allocare fiori e piante nel proprio balcone possono essere rappresentati dall'esistenza di divieti o limiti imposti dal regolamento di condominio di natura contrattuale o dal regolamento comunale.
Molto spesso, infatti, sussistono regolamenti c.d. contrattuali, che statuiscono il divieto di collocare piante e fiori al di sopra o all'esterno delle soglie dei balconi.
In tal caso l'adozione di qualsiasi cautela da parte del condomino non sarebbe sufficiente ad escludere l'operatività del divieto regolamentare, con il rischio, per lo stesso condomino, di essere obbligati dal giudice a rimuovere le piante dal balcone.
Per esempio, nel caso in cui il regolamento contrattuale contenga il divieto di posizionare fioriere mobili nel terrazzo, tale prescrizione va rispettata dall'acquirente (Cass. n. 23128/2016).
E' noto, infatti, che il regolamento di condominio di natura contrattuale, può contenere divieti di apportare modifiche strutturali, funzionali o anche meramente estetiche alle proprietà individuali, o alle annesse parti comuni utilizzate a servizio delle singole unità immobiliari (Cass. n. 14898/2013).
È pacifico anche che l'assemblea di condominio, all'unanimità dei condòmini presenti nel fabbricato, possa legittimamente regolamentare, nel dettaglio, il concetto di decoro architettonico dell'edificio, imponendo divieti ai quali tutti i condòmini si dovranno attenere, anche per il futuro, vietando, ad esempio, di allocare fiori e piante nei balconi.
Ne consegue che solo il regolamento di condominio di natura contrattuale, cioè quello predisposto dal costruttore ed accettato con i singoli atti di acquisto, oppure quello adottato con il consenso unanime di tutti i condòmini, può disciplinare le situazioni di diritto reale relative alle parti di proprietà esclusiva dell'edificio (Cass. n. 5065/86).
Per quanto attiene ai regolamenti comunali, quasi sempre, le norme ivi contenute prescrivono divieti di allocare nei balconi vasi di fiori e piante, per ragioni di incolumità pubblica, obbligando i condòmini amanti del verde ad assumere le opportune precauzioni, evitando di incorrere in sanzioni amministrative.
In proposito, si osserva che molti comuni sono anche soliti promuovere concorsi, per premiare coloro che maggiormente si siano distinti negli abbellimenti floreali di balconi e particolari abitativi esterni, ubicati nel territorio comunale.
Applicando tali principi, in conclusione possiamo dire che, qualora l'uso di fiori e piante sul balcone del fabbricato condominiale non sia vietato né dal regolamento di condominio né da quello comunale, il condomino, oltre ad adottare le opportune precauzioni per evitare di arrecare disagio, disturbo o danni a terzi, deve badare anche a non violare il cosiddetto decoro architettonico o meglio l'estetica della facciata dell'edificio.
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Fonte: www.condominioweb.com