Pezze di appoggio. L'amministratore di condominio non è obbligato a esibire le matrici degli assegni bancari

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La questione. Tizio con citazione proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui gli si ordinava - quale amministratore p.t. del Condominio - di consegnare ai condomini Caio e Sempronio la seguente documentazione attinente la gestione dell'ente condominiale: copia di tutte le fatture dell'anno 2013, copia delle cartelle esattoriali, copia delle fatture relative al compenso dell'amministratore per l'anno 2013, copia di fatture e scontrini per spese di cancelleria, copie delle buste-paga relative all'anno 2013 dei dipendenti del Condominio, copia delle fatture affitto sala assemblee e copia della contabilità (tra cui le matrici degli assegni).

A sostegno della sua opposizione, Tizio (amministratore) eccepiva che l'opposto decreto fosse stato pronunciato nei suoi confronti in proprio piuttosto che in detta qualità di amministratore p.t. del Condominio e dunque nei confronti di soggetto carente di legittimazione passiva. Inoltre eccepiva che non tutta la documentazione poteva essere oggetto di consegna.

=> La documentazione giustificativa delle spese in ambito condominiale.

=> Assegni a vuoto, cosa rischia l'amministratore

Le pezze d'appoggio e la conservazione dei documenti condominiali. Nel lessico corrente i documenti giustificativi di spesa sono anche denominati “pezze d'appoggio”: queste consistono in tutti quei documenti che descrivono le singole entrate (ad esempio tabulati delle riscossioni periodiche) ed uscite (ad esempio fatture e ricevute fiscali).

Il condominio dovrà pertanto disporre di un archivio in cui devono essere conservati tutti i documenti attinenti i rapporti con terze persone o società almeno fino al limite della prescrizione.

La completa trasparenza gestionale per gli amministratori di condominio significa garantire che il servizio reso possa essere analizzato e valutato in tutte le sue componenti (efficacia, tempestività, opportunità) dai soggetti nel cui interesse è stata svolta l'attività. In linea teoria, è possibile indicare tre diverse categorie di documenti condominiali.




Fonte: www.condominioweb.com