Senza preventivo lavori la delibera è nulla.
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Il fatto – Alcuni condomini avevano agito per far dichiarare la nullità della delibera condominiale, innanzitutto perché l'assemblea era stata convocata da un amministratore il cui incarico era stato sospeso con provvedimento del tribunale; inoltre, contestavano l'eccessiva genericità di punti dell'ordine del giorno recapitato con l'avviso di convocazione.
Il Giudice campano ha dichiarato nulli i capi della delibera riguardanti proprio l'ordine del giorno, contenente un elencazione di interventi poco chiari, senza specificare in maniera precisa le opere da realizzare, i lavori e le attività da svolgere e le relative spese.
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Il Tribunale ricorda che la funzione dell'ordine del giorno è proprio quella di informare, seppur non in maniera minuziosa ed analitica, i condomini del contenuto della futura deliberazione, sicché essi possano partecipare in maniera consapevole. “Ai fini della validità dell'ordine del giorno, occorre che esso elenchi specificamente, sia pure in modo non analitico e minuzioso, tutti gli argomenti da trattare, sì da consentire a ciascun condomino di comprenderne esattamente il tenore e l'importanza, e di poter ponderatamente valutare l'atteggiamento da tenere, in relazione sia alla opportunità o meno di partecipare, sia alle eventuali obiezioni o suggerimenti da sottoporre ai partecipanti” (Cass. civ. 21449/2010).
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Anche la deliberazione deve contemplare, perché sia valida, un oggetto determinato o determinabile, salvo che non rivesta, di per sé, natura generica e programmatica, ciò che, nella specie non accade. Ne consegue che un ordine del giorno totalmente generico sul punto non può che portare alla nullità parziale della delibera.
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Fonte: www.condominioweb.com